Il prezzo del modello di borsa in pelle di Dior contrassegnato ad esempio del codice PO312YKY? Alle clienti costa 2.600 euro in negozio, ma Dior prima spende soltanto 53 euro per comprarlo dall’opificio di operai cinesi «in nero» al quale lo fa produrre la committente Manufactures Dior, srl operativa (con 700 dipendenti) del ramo italiano Christian Dior Italia della casa madre francese del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton di Bernard Arnault. Possibile? Possibile sì per i carabinieri e per la Procura di Milano, e tutto secondo «specifiche» date da Dior, come «documentato dalle schede di lavorazione» recanti «indicazioni tecniche sul modello lavorato e sui codici dei singoli materiali da utilizzare e assemblare».
Per questo, cioè per aver colposamente agevolato i più o meno informali subappaltatori cinesi nel loro sfruttare i lavoratori, senza aver verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidava la produzione, il Tribunale di Milano lunedì mattina ha disposto la misura di prevenzione della amministrazione giudiziaria di Manufactures Dior srl (650 milioni di fatturato nel 2022), allo scopo di bonificare «i rapporti con le imprese fornitrici» ed impedire (attraverso la nomina per un anno del professionista Giuseppe Farchione) «che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e subappalti con realtà imprenditoriali che adottano illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori».
È la terza volta in poche settimane che i pm Luisa Baima Bollone e Paolo Storari vedono accogliere queste loro richieste dalle giudici Paola Pendino, Giulia Cucciniello e Lucia Spagnuolo Vigorita, dopo già le iniziative prima su Alviero Martini e poi su Armani. L’inchiesta assume che la produzione dei prodotti di pelletteria con marchio Dior fosse effettuata presso le società «Pelletterie Elisabetta Yang» e «New Leather srl» in provincia di Milano, con «condizioni di lavoro in queste società tali da integrare gli estremi dell’illecito sfruttamento del lavoro».
Nel primo opificio, a Opera, il 21 marzo i carabinieri del Comando Tutela Lavoro di Milano trovano una coppia di marito e moglie cinesi a impiegare in nero 17 cinesi e 5 filippini. Gli operai, molti in nero, lavorano e mangiano e dormono qui, «sono stati ricavati una cucina nonché sette stanze da letto, una dispensa di generi alimentari, un refettorio e due bagni le cui condizioni igieniche rappresentano il minimo etico.
Le stesse scene si presentano ai carabinieri quando il 9 aprile si affacciano tra i capannoni della New Leather Italy srl a Cesano Maderno, con in più una scena tragicamente comica: e cioè il tentativo di fuga di tre operai in nero che cercano di scavalcare il muro di recinzione prima di essere fermati dai militari. Qui il rapporto tra l’opificio cinese e la Dior è intermediato dalla Davide Albertario Milano Srl, fornitrice ufficiale della Manufactures Dior srl in teoria tramite la Az Operations srl, che però alle verifiche dei carabinieri risulta una sigla puramente di carta, senza nemmeno la sede che dichiara di avere a un indirizzo dove lavora invece tutt’altro stabilimento ignaro.
«La vicenda fotografata dalle indagini – tirano le somme gli inquirenti – è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione: non si tratta di fatti episodici e limitati, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato».
Un meccanismo «colposamente alimentato dalla Manufactures Dior srl, che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione, e che nel corso degli anni non ha eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto le effettive condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro».
Ora il Tribunale, con il professionista che ha nominato e che affiancherà gli amministratori con poteri amplissimi (se ne necessari anche di avvicendamento) avrà un tempo per realizzare la missione che si è dato di riportare nella legalità i rapporti di Manufactures Dior srl con i fornitori. Non si è nel campo del processo penale, ma nel settore delle misure di prevenzione: questa sorta di parziale «commissariamento» (deciso in base all’articolo 34 del decreto legislativo 159/2011) viene infatti adottata quando si ritiene che, attraverso il libero esercizio della propria attività economica (pur se non illecita e pur se esercitata con modalità non illecite), a una impresa possa essere rimproverato, anche solo a titolo di rimproverabilità colposa per inerzia o cattiva organizzazione interna, d’aver agevolato l’attività di persone indagate per un catalogo di reati tra i quali (in questo caso) l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, cioè il reato di caporalato contestato invece ai titolari degli opifici cinesi trovati dai carabinieri nelle ispezioni in questi capannoni in provincia di Milano.